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Arcieri del Verbano, del Cusio, dell'Ossola e della Valgrande

   Nov 15

IL NOSTRO STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

COMPAGNIA ARCIERI DEL VERBANO, DEL CUSIO, DELL’OSSOLA

E DELLA VALGRANDE

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – Scopo

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, viene costituita in Verbania una Compagnia di Arcieri con la denominazione di “Arcieri del Verbano”, con lo scopo di far conoscere e sviluppare la pratica dello sport del Tiro con l’Arco nelle sue diverse specialità e di promuovere in questo campo l’organizzazione di manifestazioni agonistiche.

A far data dall’anno Sociale 2003, la Compagnia è denominata “Arcieri del Verbano, del Cusio, dell’Ossola e della Valgrande”.

A far data dall’anno Sociale 2011, la Compagnia è denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica – Compagnia Arcieri del Verbano, del Cusio, dell’Ossola e della Valgrande”, con sede in Verbania, Via Roma 66.

La sede operativa è fissata al domicilio del Presidente in carica.

La sede amministrativa è fissata al domicilio del Segretario-Tesoriere in carica.

L’eventuale cambiamento di sede non comporta la modifica dello Statuto.

Articolo 2

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali.

 

TITOLO II

Oggetto

Articolo 3

L’Associazione si propone di:

  1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche in particolare nelle discipline legate al Tiro don l’Arco:
  2. organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
  3. promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
  4. studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
  5. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
  6. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
  7. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
  8. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei Soci.

TITOLO III

Soci

Articolo 4

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri del Verbano, del Cusio, dell’Ossola e della Valgrande è costituita da Soci Ordinari e Soci Onorari. Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi a rispettare il presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione.

Le Società, Associazioni ed Enti che intendano diventare Soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 5

La qualità di Socio dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi Direttivi.

I Soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
  • al pagamento del contributo associativo.

Articolo 6

I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 7

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Articolo 8

L’esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione;
  2. che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio Sociale;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. che, in qualche modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Il provvedimento di esclusione e le relative motivazioni, ad eccezione del caso di morosità (lettera b), devono essere comunicate al Socio destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o e-mail certificata.

Il Socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro dei Soci ovvero a seguito di decisione definitiva dell’Assemblea.

TITOLO IV

Organi dell’Associazione

Articolo 9

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Articolo 10

L’Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente in sede Ordinaria almeno una volta all’anno e qualora ne ravveda la necessità, ed in sede Straordinaria su richiesta motivata di almeno un quarto dei Soci o su richiesta del Consiglio Direttivo.

La convocazione avviene a mezzo lettera o e-mail da inviare almeno tre settimane prima della data stabilita, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

In sede Ordinaria l’Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

  • nomina degli Organi Direttivi;
  • approvazione della relazione del Presidente;
  • approvazione del rendiconto finanziario;
  • ratifica delle quote sociali deliberate dal Consiglio Direttivo;
  • ratifica dei provvedimenti di esclusione;
  • definizione dei criteri generali dell’attività sportiva ed agonistica;
  • approvazione degli eventuali regolamenti.

In sede Straordinaria l’Assemblea delibera sulle modifiche di Statuto, sullo scioglimento della Società e sugli argomenti particolari proposti dai Soci o dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o da persona designata dall’Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

In sede Ordinaria e Straordinaria hanno diritto al voto i Soci maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

A scelta del Presidente, le votazioni in Assemblea potranno essere per alzata di mano e controprova o, in caso riguardino persone, con voto segreto.

In caso di elezione del Consiglio Direttivo, il voto sarà espresso in modo segreto mediante l’indicazione di massimo tre preferenze sulla scheda predisposta dal Segretario.

Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

In sede Straordinaria l’Assemblea delibera validamente in prima convocazione con la partecipazione dei 2/3 dei Soci aventi diritto ed in seconda convocazione con la partecipazione della metà più uno.

Le delibere delle Assemblee Ordinarie sono valide a maggioranza assoluta dei voti.

Le delibere delle Assemblee Straordinarie sono valide a maggioranza qualificata dei voti (3/5 dei presenti e votanti) in caso di modifica allo Statuto e di scioglimento dell’Associazione; a maggioranza assoluta negli altri casi.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea ordinaria dei Soci.

È composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri scelti tra i Soci maggiorenni, includendo il Presidente.

Nel suo ambito vengono nominati il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere, e vengono attribuiti i vari incarichi per la gestione organizzativa, quali il Responsabile Sportivo ed i suoi collaboratori, il Responsabile dell’Istruzione per i nuovi Soci, i Responsabili dei campi di allenamento e delle attrezzature sportive.

Ciascun Consigliere resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

La carica di Consigliere è incompatibile con la medesima carica in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva, o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti di eleggibilità si provvede a surroga del primo dei non eletti o a nuove elezioni qualora il numero dei voti attribuiti sia inferiore a 1/5 della maggioranza assoluta dei presenti al momento delle votazioni.

I Consiglieri surrogati o nuovi eletti decadono insieme al Consiglio di cui fanno parte.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo e-mail non meno di otto giorni prima dell’adunanza, o in caso di estrema urgenza almeno 48 ore prima.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione formale, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Sono di competenza del Consiglio:

  • l’ammissione di nuovi Soci;
  • la preparazione dei rendiconti finanziari;
  • la fissazione delle quote annuali;
  • la determinazione dell’attività sportiva ed agonistica secondo le indicazioni dell’Assemblea;
  • i provvedimenti di disciplina;
  • tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per dare esecuzione alle delibere assembleari.

È compito del Segretario assicurare una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti, conservati presso la sede amministrativa, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione.

Articolo14

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea con suffragio diretto e a maggioranza semplice, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Alla carica di Presidente possono candidarsi tutti i Soci maggiorenni.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza e la firma dell’Associazione; è altresì attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne dirige l’attività.

Ogni anno deve presentare ai Soci una relazione sull’attività svolta.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti di eleggibilità, si procede a nuove elezioni indette entro dieci giorni dal Vice-Presidente mediante convocazione dell’Assemblea dei Soci.

È compito del Presidente promuovere ed incentivare l’attività sportiva dei Soci, accertarsi della avvenuta comunicazione a tutti i Soci del Calendario Regionale Gare, raccogliere le iscrizioni ed inviare le relative comunicazioni e quote in tempo utile, fissando egli stesso le modalità e i termini per questi adempimenti.

Il Presidente, di concerto con il Responsabile Sportivo, ha altresì il compito di coordinare l’allestimento e l’organizzazione delle manifestazioni agonistiche e promozionali; a questo scopo è affiancato da uno Staff composto da Soci scelti per la loro disponibilità e competenza.

Dello Staff fanno parte di diritto i membri del Consiglio Direttivo.

Al Presidente, di concerto con il Responsabile Sportivo, spetta infine l’incombenza di coordinare le attività di allenamento nelle sedi concesse da enti pubblici o privati; a tale scopo si avvale della collaborazione dello Staff di Compagnia.

TITOLO V

Risorse economiche

Articolo 15

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi dei soci;
  2. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi a Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  10. altre entrate compatibili con le finalità sociali.

L’Esercizio Sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’Esercizio.

Articolo 16

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve, capitali e beni acquisiti a qualsiasi titolo, non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitali e beni, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività previste dal presente Statuto.

TITOLO VI

Scioglimento

Articolo 17

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei Soci presenti e votanti.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinte le obbligazioni in essere, i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n° 662.

 

NORMA FINALE

Articolo 18

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Verbania, li 21 novembre 1997

MODIFICATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Verbania, li 30 novembre 2002

MODIFICATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Vignone, li 10 aprile 2011

REGISTRATO PRESSO L’UFFICIO DEL REGISTRO

Verbania, li 20 ottobre 2011

MODIFICATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Verbania, li 7 settembre 2019

REGISTRATO PRESSO L’UFFICIO DEL REGISTRO

Verbania, li 12 settembre 2019